Una importante soluzione a disposizione dei cittadini, per richiedere, al fine di ottenere in modo quantomeno parziale l’abbattimento del debito
Spesso è uno strumento troppo poco considerato e, al quale si dovrebbe porre più attenzione; parliamo della sospensione cartella esattoriale. Attivare la richiesta di sospensione della cartella significa chiedere all’Agenzia delle Entrate di sospendere la procedura di riscossione al fine di far verificare all’ente creditore, (ad esempio Agenzia Entrate oppure INPS) nuovamente, la propria situazione nell’ambito delle imposte magari per far prendere in considerazione degli ulteriori dati sul proprio conto. Informazioni nuove o che in precedenza non erano state considerate.
Congelare o sospendere la cartella esattoriale non è un atto automatico. Bisogna accertarsi di aver fatto una richiesta pertinente in questo senso. Il congelamento è ammesso se le somme richieste dall’ente creditore rientrano in queste quattro tipologie; ad esempio se il pagamento è stato fatto prima della formazione del ruolo, oppure se il provvedimento di sgravio è emesso dall’ente creditore. Inoltre la sospensione è ammessa se la prescrizione o la decadenza sono intervenute prima della data nella quale l’atto è stato reso esecutivo. O infine se una sentenza abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha partecipato.
Ci sono differenti modalità mediate le quali attivare la procedura di sospensione. Una cosa è certa, la domanda di sospensione cartella esattoriale deve essere presentata all’Agenzia Entrate Riscossione entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa. Le modalità per eseguire questo passaggio possiamo travarle accedendo all’area riservata del sito Agenzia Entrate Riscossione e inviando la domanda via e-mail agli indirizzi indicati nel Modello SL1. C’è sempre poi il vecchio ma efficace metodo tradizionale ovvero quello di presentarsi presso uno degli sportelli dell’Agenzia Entrate.
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Non appena sarà in possesso della domanda l’ente per la riscossione trasmetterà il tutto all’ente creditore il quale darà risposta entro 220 giorni. Qualora non si ricevesse nessuna risposta o comunque un riscontro il cittadino può, leggittimamente, ritenere la cartella annullata.
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Ultimo, ma non per ultimo,c’è da tenere in considerazione che la domanda di sospensione deve avere come oggetto esclusivamente la cartella esattoriale. In nessun modo è attinente ad esempio l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia Entrate (ente creditore).
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