Un giudice del Tribunale di Firenze ha revocato la sospensione di una psicologa non vaccinata perché, a suo dire, i vaccini anti Covid altererebbero il dna umano.
Vaccino o non vaccino? A distanza di due anni e mezzo circa dall’inizio della pandemia questo dubbio affligge ancora buona parte degli italiani. Per certi, tuttavia, c’è in gioco la professione. Per chi esercita la professione medica il vaccino anti Covid è obbligatorio e rifiutarlo significa perdere il proprio lavoro come accaduto alla dottoressa Barbara Balanzoni, recentemente radiata dall’Ordine.
E’ stata decisamente più fortunata una psicologa toscana. La donna era stata sospesa dall’Ordine professionale perché non in regola con l’obbligo vaccinale ma ora può riprendere il suo lavoro. A revocare la sospensione della psicologa è stato il giudice civile Susanna Zanda la quale ha addotto delle motivazioni che hanno fatto parecchio discutere. Secondo il giudice i vaccini alterano il Dna e sono pericolosi:”Non può essere costretta a sottoporsi a vaccini sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel Dna, alterandolo in modo che potrebbe risultare irreversibile con effetti ad oggi non prevedibili per la vita e la salute” – ha spiegato il giudice in un provvedimento d’urgenza. teorie che, ad oggi, non trovano conferma in nessuna evidenza scientifica.
La psicologa è stata reintegrata dal giudice nel suo posto di lavoro e potrà esercitare sia in presenza che da remoto alla stregua dei colleghi vaccinati. L’Ordine degli Psicologi della Toscana ha già annunciato ricorso in tutte le sedi. Tuttavia, per il momento, nulla è definitivo e dovrà seguire un’ulteriore udienza per discutere la revoca, la conferma o la modifica del provvedimento. Questa seconda udienza in contraddittorio è stata fissata dal giudice Zanda per il 15 settembre. Il giudice ha accolto molte delle osservazioni presenti nel ricorso presentato dalla psicologa dopo la sospensione da parte dell’Ordine. Nel provvedimento d’urgenza il giudice Zanda sostiene che la vaccinazione non coprirebbe totalmente dal Covid. E fin qui nulla di nuovo: il vaccino non impedisce di contrarre il virus, nessun medico o scienziato lo ha mai sostenuto. Ma, nella maggior parte dei casi – salvo patologie gravi preesistenti – riesce ad impedire l’evoluzione grave dell’infezione e il decesso per sua causa. Ma Zanda non si ferma qui e afferma che, attraverso la vaccinazione di massa, si sia raggiunto il risultato opposto a quello desiderato, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi.
Nel contestare l’obbligo vaccinale, il provvedimento del giudice cita l’articolo 32 Costituzione: “Dopo l’esperienza del nazi-fascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato. Un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto ‘militare’. A tutt’oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi“. Il giudice Zanda, infine, ha precisato che che chi è vaccinato può infettarsi e trasmettere il virus al pari di chi non lo è e ha ricordato che la Costituzione non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato.