La giustizia sembra schierata in modo compatto riguardo la decisione di licenziare chi non si vaccina contro il Covid: sull’argomento si esprime anche Pietro Ichino.
Con il green pass entrato ormai in vigore, l’obbligo di vaccinazione sussiste di fatto per chiunque voglia continuare a condurre una vita normale. Per il giuslavorista e professore Pietro Ichino, non è stato commesso nessun illecito in questo senso nemmeno se si prende in considerazione la decisione di sospendere dal proprio lavoro un individuo che si mostrasse restio a vaccinarsi contro il Coronavirus. In un’intervista con Huffington Post infatti, il professore ha espresso la sua opinione sostenuta da fatti giuridici: “La motivazione è interamente fondata su due norme di carattere generale, applicabili in qualsiasi azienda: l’articolo 2087 del Codice civile e l’articolo 20 del Testo Unico sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”, afferma Iachino riferendosi ad un caso specifico, quello di una persona licenziata da una casa di cura a Modena a cui i giudici hanno dato torto. Secondo Pietro Ichino inoltre, ci sono almeno due casi precedenti in cui il giudice ha dato ragione al datore di lavoro che ha scelto di sospendere il lavoratore non vaccinato – avvenuti ad Udine e Belluno – e si può quindi parlare di una tendenza forte in questo senso: “Si può dunque parlare di un orientamento giurisprudenziale che sta consolidandosi”, assicura il professore.
Insomma, chi non vuole vaccinarsi dovrà rassegnarsi a non poter condurre una vita normale – prosegue Pietro Ichino – anche perchè la Costituzione approva l’obbligo alla vaccinazione per tutelare la salute pubblica: “La Consulta ha già ritenuto legittimo l’obbligo alla vaccinazione”, argomenta il giurista. E quindi anche l’obbligo del Green Pass nei luoghi chiusi incontra il favore del giurista: “Non avrebbe alcun senso esigere il certificato di vaccinazione per l’accesso a un mezzo di trasporto, o a un ristorante, e non esigerlo per l’accesso a un luogo di lavoro chiuso, dove le persone sono per ore a stretto contatto fra di loro”, dice Ichino. In Italia dunque la sospensione di un lavoratore no vax e legittima mentre in Francia ad esempio è già diventata legge a tutti gli effetti. L’articolo 2087 del Codice Civile – citato anche da Iachino – stabilisce che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Al livello legale insomma non sarebbe avvenuto nessun illecito né con l’adozione del Green Pass obbligatorio per alcune attività quotidiane come l’ingresso nei locali né con l’obbligo di vaccinazione per alcuni lavoratori, specie quelli che sono ogni giorno al contatto con molte persone. Nemmeno l’obbligo della mascherina può proteggere il lavoratore da conseguenze molto serie nel caso di rifiuto a vaccinarsi: resta ora da vedere come evolverà la situazione epidemiologia in autunno in seguito a queste misure. Se davvero tutte le persone ancora non vaccinate dovessero aderire alla campagna vaccinale forse il virus potrebbe finalmente rallentare il contagio.
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