La Corte Costituzionale ha stabilito che l’obbligatorietà del reintegro del lavoratore nei casi di licenziamento economico motivati da giustificazioni inconsistenti, definendo inoltre l’illegittimità di parte dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori modificato dalla Riforma Fornero.
La Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n.59 depositata nella giornata di ieri, giovedì primo aprile 2021, ha stabilito che, in caso di licenziamento economico motivato da una giustificazione inconsistente, il reintegro del lavoratore licenziato debba essere obbligatorio e non facoltativo. Una decisione che comporta, di conseguenza, la definizione di illegittimità di una parte dell’articolo 18 modificato dalla Riforma Fornero: in particolare, il passaggio ritenuto illegittimo dalla Corte è quello in cui si stabilisce che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” la tutela reintegratoria. Una locuzione che, secondo la Consulta, dev’essere modificata in “applica altresì“, così da chiarire l’obbligatorietà dell’intervento di reintegro. L’illegittimità rilevata dalla Corte nell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori deriva dalla violazione dell’articolo 3 della Costituzione, che stabilisce il principio di uguaglianza.
Un principio violato nella misura in cui la tutela è definita come obbligatoria in caso di licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, mentre è facoltativa per quelli economici. Questo diverso trattamento, nell’interpretazione della Consulta, non ha giustificazione; a questo si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce alla formazione di ulteriori e ingiustificate disparità. Anche perché, nel caso dei licenziamenti economici, il legislatore – pur rendendo il reintegro una sorta di opzione – non indica criteri direttivi: la scelta tra le due forme di tutela disponibili – reintegro e indennizzo, profondamente diverse tra loro – è infatti rimessa alla decisione del giudice, senza che vi siano precisi criteri di riferimento cui attenersi.
Inoltre, non si ritiene di poter giustificare la diversità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa, nei casi in cui il fatto è manifestamente insussistente. La sentenza rende quindi obbligatorio reintegrare il lavoratore anche nel caso del licenziamento economico, se il fatto è manifestamente insussistente.