Novità, a partire dal primo gennaio 2021, per i conti correnti in rosso: l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo cambia i parametri per la definizione di default.
Con l’entrata in vigore delle nuove regole previste dal’European Banking Authority – EBA – avvenuta il primo gennaio 2021, gli istituti di credito italiano si sono trovate a dover mutare il proprio comportamento nei confronti delle posizioni dei clienti, soprattutto per quel che riguarda la definizione del concetto di default – vale a dire quella posizione in cui un cliente, titolare di un conto corrente, non venga più ritenuto in grado di ripagare il proprio debito. Le modifiche – che recepiscono una serie di novità varate a livello europeo nel 2014 – hanno conseguenze quindi rispetto a tutti quei clienti che abbiano maturato un debito nei confronti della banca: per i conti in rosso, ad esempio, potrebbero nascere problemi per quanto riguarda l’erogazione degli addebiti automatici – i RID – che potrebbero essere sospesi: un correntista con il conto in rosso potrebbe ritrovarsi di fronte all’interruzione del pagamento automatico delle bollette delle utenze, o di altri pagamenti automatizzati tramite carta di credito. Una novità che va ad aggiungersi all’introduzione, risalente ad un anno fa, della possibilità di procedere al pignoramento dei conti correnti.
Il Regolamento europeo relativo ai “requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento” dà infatti una nuova definizione di default, che riguardale modalità in cui “gli enti creditizi e le imprese di investimento” – e quindi, anche le banche – giudicano loro clienti “a titolo prudenziale“: esprimono, in altre parole, valutazioni circa la loro capacità di restituire all’istituto creditizio quanto ricevuto in prestito. Il regolamento di EBA stabilisce i criteri sulla base dei quali un debito da parte del cliente della banca, anche uno “scoperto” sul conto corrente, può essere valutato come un credito deteriorato, vale a dire come una probabile inadempienza da parte del cliente che verrà quindi definito come in default: perché questo accada, l’arretrato “di un’obbligazione rilevante” deve aver superato un periodo di tempo di 90 giorni – che si estende a 180 giorni nel caso delle amministrazioni pubbliche.
Affinché un debito scaduto da almeno 90 giorni sia ritenuto rilevante, l’EBA stabilisce che l’ammontare della cifra arretrata debba superare due distinte soglie: una definita in termini assoluti – 100 euro per i privati e 500 euro per le imprese – e l’altra in termini relativi – pari all’1% dell’esposizione complessiva nei confronti della banca.
L’insieme di queste norme fa sì che un cliente, per essere dichiarato in default dalla propria banca, debba necessariamente mantenere “in rosso” il proprio conto corrente per almeno 100 euro – 500 se si tratta di un’impresa – per un periodo non inferiore a 90 giorni e – contemporaneamente – questo debito debba rappresentare una percentuale superiore all’1% del credito totale che la banca gli ha concesso. Particolarmente importante è, in questo caso, il valore della seconda soglia, quella relativa: se un cliente ha ottenuto, ad esempio, dalla banca un prestito totale di 100 mila euro, affinché l’istituto lo definisca in default non sarà sufficiente un debito di 100 euro per 90 giorni: lo scoperto dovrà rappresentare almeno l’1% della cifra ricevuta in prestito – in questo caso quindi 1000 euro.
A questi vincoli, in assenza dei quali non esiste la possibilità per la banca di dichiarare il default dei correntisti i cui conti correnti siano in rosso, si aggiunge un ulteriore elemento: anche in caso di dichiarazione di default, infatti, la banca ha la facoltà – ma non è obbligata – a procedere alla segnalazione del cliente alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. La CR rappresenta un archivio di informazioni sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario: un cittadino o un’impresa che venissero segnalati alla Centrale si vedrebbero bloccati la possibilità di accedere al credito, anche per piccoli finanziamenti o rateizzazioni perché classificato nell’archivio del sistema bancario italiano, a tutti gli effetti, come “cattivo pagatore“.
Come detto, però, la segnalazione non sarà per gli istituti automatica né obbligatoria: questo significa che molto dipenderà anche dal rapporto di reciproca fiducia che il singolo correntista ha con il proprio istituto di credito.