Dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla gestione dei default e la segnalazione dei conti correnti in rosso. Vediamo cosa cambia.
Sono scattate dal primo gennaio le nuove norme che regolamentano la gestione dei conti correnti, con importanti novità che andranno ad agire soprattutto per chi dovesse ritrovarsi con un passivo sul proprio conto. Le nuove disposizioni del Regolamento europeo sui requisiti di capitale della banche – entrato in vigore nel gennaio del 2014 e la cui applicazione è efficace, appunto, dall’inizio del 2021 – modificano i criteri che determinano la classificazione di “default“. Per arrivare a questa condizione, lo sconfinamento deve superare sia quella che si definisce “soglia di rilevanza” – quindi un parametro in termini assoluti che si attesta a 100 euro per i privati e 500 euro per le imprese, gli artigiani ed i professionisti – che una soglia relativa pari all’1% dell’esposizione totale – cioè l’insieme delle spese dovute, ad esempio, per pagare le rate del mutuo o di un prestito e/o legate all’utilizzo di una carta di credito .
A questo, per arrivare alla condizione di “default” dovrà aggiungersi un limite di carattere temporale: lo sconfinamento, infatti, dovrà protrarsi per almeno 90 giorni consecutivi – soglia che sale fino a 180 giorni per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche. Ad esempio, se la propria esposizione ammonta a 100 mila euro – di cui 80 mila derivanti da un mutuo, 15 mila da un prestito e 5 mila da spese con carta di credito – l’1% di questa cifra sarà corrispondente a 1000 euro.
La vera novità che questo regolamento punta ad introdurre è rappresentata dal fatto che la possibilità di sconfinare non sia un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca alla luce di proprie valutazioni, sulla base delle quali potrà per esempio applicare delle commissioni – su tutte la Civ, commissione istruttoria veloce.
Nei fatti, quindi, le banche potranno continuare ad accettare sconfinamenti, anche nei casi in cui il pagamento delle utenze o degli stipendi comporti un default. La decisione, però, spetterà ai singoli istituti. In questo senso, sarà fondamentale conoscere accuratamente i dettagli del proprio contratto di conto corrente per conoscere esattamente cosa prevede.
Nel caso in cui venissero a verificarsi le tre condizioni per la segnalazione, questa non è automatica. Il debitore che, per esempio, si trova a sconfinare per un periodo di tempo limitato, non verrà immediatamente segnalato ai SIC – i sistemi di informazione creditizia, che, come spiega bene adiconsum, “sono delle banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste o a rapporti di credito tra intermediari (es. banche, clienti, società di leasing) e clienti“. Coloro che partecipano al sistema, gli intermediari, da una aprte alimentano i Sic attraverso la trasmissione di dati relativi ai rapporti di credito della propria clientela e, dall’altra, vi accedono per ottenere informazioni circa la storia creditizia di quanti chiedano loro un finanziamento. Sulla base delle informazioni raccolte, gli enti finanziari procedono a realizzare una valutazione circa l’affidabilità di chi chiede prestiti e denaro. Le informazioni contenute nei Sic, quindi si distinguono tra informazioni di tipo “positivo” e informazioni di tipo “negativo“.
La segnalazione scatterà soltanto al termine di una precisa ed attenta valutazione della situazione creditizia del debitore. Questa, per arrivare alla misura della segnalazione, non dovrà essere legata a sporadici eventi, ma dovrà necessariamente protrarsi nel tempo: si dovrà, quindi, trattare di un caso di cosiddetto “debitore in sofferenza“. Gli istituti di credito, inoltre, saranno in questo periodo chiamati a tenere in considerazione gli effetti negativi che la pandemia sta producendo sulle attività economiche.