Terzo giorno consecutivo di zona rossa per l’Italia. Nessun pranzo al ristroante, vietata la colazione al bar. Vediamo nel dettaglio cosa si può fare e cosa è proibito oggi, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.
Oggi, Santo Stefano, l’Italia affronta il terzo giorno consecutivo di chiusura totale voluta dal Governo per fronteggiare la diffusione dei contagi durante le feste di Natale. La zona rossa, iniziata il giorno della Vigilia, proseguirà anche domani, ultimo giorno prima della sospensione che porterà alla riapertura di molte attività negli ultimi tre giorni arancioni del 2020: 28, 29 e 30 dicembre. Il 31, invece, scatterà di nuovo la serrata generale.
Ma cosa è possibile fare oggi, per celebrare il 26 dicembre, e cosa – al contrario – non è permesso?
Anche per la giornata odierna, come in quella di ieri, sono chiusi bar e ristoranti, che potranno lavorare per l’asporto fino alle ore 22 e per le consegne a domicilio senza limitazioni di orario. E’ permessa la partecipazione alle Messe, con la forte raccomandazione di recarsi presso la chiesa più vicina alla propria abitazione. Gli spostamenti, in generale, saranno concessi solo previo autocertificazione ed esclusivamente all’interno del proprio Comune, fatta eccezione per alcune deroghe che vedremo tra poco.
Concessa anche la possibilità di uscire per fare una passeggiata – nei dintorni di casa e sempre indossando la mascherina – e per svolgere attività sportiva, purché questa non sia effettuata in gruppo. In ogni caso, per qualsiasi spostamento consentito sarà indispensabile munirsi di autocertificazione, indispensabile anche per chi volesse raggiungere la propria seconda casa – può farlo, ma solo se questo non comporta il superamento dei confini regionali – e per chi si trovi ad uscire per le ormai note motivazioni di lavoro, salute, necessità, o urgenza.
Fino al 6 gennaio, data prevista per la conclusione delle misure varate dall’Esecutivo con l’ultimo decreto anti-Covid, sarà possibile recarsi – una sola volta al giorno e al massimo in due persone, salvo minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi, che non rientrano nel computo – in visita presso l’abitazione privata di parenti o amici: in questo caso, la limitazione geografica prevede la possibilità di uscire dal proprio comune, rimanendo però obbligatoriamente all’interno del territorio regionale.
Tra gli spostamenti fatti rientrare nella categoria “necessità“, e quindi ammessi anche in caso di sconfinamento fuori Regione, figura il caso dei genitori separati o affidatari, che possono raggiungere i figli minorenni purché questo sia previsto dagli accordi presi con l’altro genitore o contemplato dai provvedimenti del giudice. L’unica eccezione riguarda gli spostamenti per o dall’estero: in quel caso, prima di muoversi sarà necessario consultare l’apposita sezione presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per ottenere le informazioni utili in base alle specifiche prescrizioni sanitarie che variano da Stato a Stato.
Anche gli spostamenti per prestare assistenza a persone non autosufficienti rientrano nel campo della necessità e sono quindi consentiti – sempre previo autocertificazione – ogni giorno ed anche fuori dalla propria Regione di residenza. Per ricorrere a questa fattispecie è tuttavia indispensabile che vi sia una effettiva impossibilità di garantire l’assistenza necessaria attraverso l’impiego di persone presenti nello stesso comune o nella stessa Regione; lo spostamento, inoltre, è permesso esclusivamente al numero di persone strettamente necessario ai fini dell’assistenza che dovrà essere prestata.
Non è concesso, al contrario, il superamento dei confini regionali per recarsi in visita presso genitori, amici o familiari in buona salute, così come spostamenti finalizzati a raggiungere una seconda casa localizzata in altra Regione.
Le regole della zona rossa, in vigore oggi e ancora nei prossimi giorni – 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio – sono uniformi e uguali per tutti, su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla fascia in cui la propria Regione era stata inserita nei giorni precedenti al 24 dicembre.
Oltre alla deroga riguardante la possibilità di visitare una volta al giorno parenti o amici all’interno del territorio regionale, un’altra eccezione riguarda i piccoli comuni, quelli con una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti: in questo caso, il punto di riferimento geografico per gli spostamenti concessi non riguarda i confini comunali, ma un raggio di 30 chilometri dalla propria abitazione: questo fa sì, ad esempio, che chiunque viva in un piccolo comune al confine tra due Regioni possa legittimamente varcarlo, a patto di non allontanarsi dalla propria abitazione più del limite imposto.
Per chi viola le norme sono previste sanzioni amministrative comprese tra i 400 e i 3.000 euro. Ma la multa può arrivare fino ad un massimo di 4.000 euro, per chi viene fermato dalle forze dell’ordine a bordo di un veicolo. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, infatti, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. A stabilirlo è l’articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
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