Un decreto legislativo allo studio del Consiglio dei Ministri permetterà a cittadini e aziende che vantino dei crediti di intervenire sui conti correnti del debitore anche se questi dovessero essere registrati oltre i confini nazionali.
Il Consiglio dei Ministri è al lavoro su uno schema di decreto legislativo che, adeguando l’ordinamento italiano al regolamento UE n.655/2014, permetterebbe al nostro paese di adottare un nuovo sistema di tutela a favore di chi vanta dei crediti, consentendo che gli interventi a carico del debitore siano allargati a tutta l’area dell’Unione Europea. In altre parole il creditore, una volta approvato questo decreto legislativo, sarà in grado di far bloccare i conti bancari del debitore in tutta l’Unione. Sarà inoltre concesso, al fine di scovare i risparmi eventualmente nascosti, di richiedere al presidente del tribunale di autorizzare ricerche presso l’anagrafe dei conti.
Il regolamento europeo cui l’ordinamento italiano si sta adattando, spiega Italia Oggi, ha istituito una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – siglato Oesc – il cui fine è rendere più semplice il recupero di crediti tra stati membri. A questo, si era successivamente aggiunto il regolamento di esecuzione n. 2016/1823, che recava in allegato la modulistica che gli interessati dovranno usare per avvalersi delle nuove facoltà introdotte.
La grande novità introdotta da questa misura è rappresentata dal congelamento – determinato da un provvedimento del tribunale di uno stato membro – dei fondi che un debitore detenga in conti bancari registrati in un altro stato membro.
In questa maniera, cittadini ed aziende avranno la possibilità di aggredire conti bancari oltre frontiera, elemento importante che andrà a rappresentare un’opportunità che si aggiunge ai processi nazionali, senza tuttavia prenderne il posto.
Questa procedura, come riporta Quifinanza potrà applicarsi ai crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale, cioè in tutti quei casi in cui il conto bancario è detenuto in uno stato diverso da quello in cui il creditore è domiciliato, o in cui sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Rimangono escluse da questa misura le materie inerenti i crediti fiscali, doganali o amministrativi, oltre ai diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi, i testamenti e le successioni. Non rientrano nel provvedimento neanche i crediti nei confronti di procedure fallimentari o simili ed alcune categorie di conti bancari specificatamente protetti.
Il fulcro della procedura sta nell’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, che il creditore potrà ottenere dimostrando che esista un rischio concreto di non riscuotere quanto dovuto dal debitore. Per la presentazione dell’ordinanza, il regolamento ha predisposto un modulo specifico, accompagnato da tutta la documentazione giustificativa. L’effetto sorpresa sarà garantito, assicurando l’utilità dell’ordinanza di sequestro conservativo, dal fatto che il debitore non verrà informato prima dell’emissione della stessa. Prevista, inoltre, la possibilità per il creditore, qualora non disponga delle informazioni necessarie sul conto del debitore, di ottenerle dalle autorità preposte nello stato membro dell’esecuzione.
Altro elemento cruciale è rappresentato dalla immediata esecutività dell’ordinanza di sequestro conservativo, che una volta emessa in uno stato membro è automaticamente riconosciuta, e quindi resa efficace, negli altri stati membri, senza bisogno di procedure speciali o dichiarazioni di esecutività.
A quel punto, secondo il regolamento, la banca avrà l’obbligo di dichiarare, per mezzo di un apposito modulo, se l’ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore. Rimangono esclusi dalla possibilità di sequestro gli importi necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Tra le salvaguardie per il debitore previste dai regolamenti, figurano i ricorsi giurisdizionali contro il blocco dei conti e le cauzioni, a carico del creditore, per assicurare al debitore il risarcimento di eventuali danni provocati dall’ordinanza di sequestro.
Lorenzo Palmisciano
Fonte: Italia Oggi, Qui Finanza