Chi sono gli affetti stabili? Chi sono i congiunti che potranno incontrarsi, per motivi di necessità e senza assembramenti, a partire da oggi, 4 maggio? Arrivano le precisazioni da Palazzo Chigi; forse, un po’ in ritardo.
Dal 4 maggio saranno consentite visite ai congiunti. Da quando il 26 aprile il Presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’inizio della cosiddetta fase due a partire da oggi, il significato della parola “congiunti” è stata una delle tematiche maggiormente dibattute, tanto che su google il termine è stato tra i più ricercati. Il decreto consente infatti gli spostamenti per incontrare i congiunti, aprendo di fatto una querelle sul tipo di legami che definiscono tale categoria di soggetti. Inizialmente, il governo aveva specificato che nella categoria rientrassero esclusivamente i parenti: zii, nonni, cugini anche di secondo grado. Ma, in seguito alle proteste da parte di associazioni, anche degli lgtb, che hanno fatto notare come nel decreto si facesse riferimento ad un’idea di famiglia basata su legami sanguigni – in contrasto, quindi, con altri tipi di legami e affetti che non erano stati considerati nel Dpcm – il Governo era corso ai ripari, chiarendo come anche gli affetti stabili rientrassero nella categoria.
Il tentativo di correre ai ripari, però, non ha significato una maggior chiarezza, in virtù del fatto che definire un affetto stabile non è cosa semplice. Inoltre, molti hanno fatto notare come sia di fatto impossibile stabilire cosa è e cosa non è affetto stabile, e soprattutto che relazioni durature non sono più importanti di relazioni meno durature, o comunque temporanee. Si può ipotizzare, quindi, che con il decreto il Governo intendesse limitare gli spostamenti e gli assembramenti per motivazioni fittizie, limitando le visite a motivazioni di necessità ed urgenza. Ma, sono idee. E la chiarezza è arrivata forse troppo tardi.
“Anche un amico può essere considerato un affetto stabile, quindi si potrà andare a trovarlo dopo il 4 maggio nel rispetto delle misure sull’emergenza Coronavirus”, aveva detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo alla trasmissione di Radio Rai1 “Un Giorno da Pecora”. Anche un’amicizia può quindi essere un affetto stabile, come un fidanzato, aveva chiarito Sileri facendo appello al buonsenso degli italiani. Ma dopo l’uscita delle Faq interpretative del dpcm sulla fase 2, nelle spiegazioni pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, è stato chiarito che l’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Pertanto, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado. La relazione stabile affettiva non comprende quindi gli amici. Le stesse Faq ricordano che anche se sono consentiti gli spostamenti per incontrare i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità, “è comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio“.
Secondo i giuristi, il termine “congiunti” è ambiguo e non corrisponde a una definizione legale precisa, quindi può dare adito a diverse interpretazioni. L’avvocata Carla Quinto, esperta di diritto di famiglia, spiega su Consul Press: “La parola congiunti è presente solo all’articolo 307 del codice penale, secondo cui i prossimi congiunti sono gli ‘ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti’”. In questo elenco, tra l’altro, non sono presenti né i cugini, né gli amici, né i fidanzati. Secondo l’esperta, rimangono escluse tutte quelle persone che hanno un legame stabile, ma non certificato né da un matrimonio né da una forma di unione civile. “Questo potrebbe ledere il principio di uguaglianza, intesa come uguale possibilità di godere di uguali diritti anche se non si è formalizzata un’unione”, continua l’avvocata Quinto.
Fonte: ConsulPress, RaiRadio1, Governo