Sembrerebbe impossibile eppure è la realtà. La legge prevede una multa da 286,00 a 1.142,00 euro nei confronti di chi non fornisce i dati del conducente di un veicolo di sua proprietà per le infrazioni al codice della strada commesse quando alla guida vi era un’altra persona.Ma ci sono delle eccezioni.
Se infatti la contravvenzione arrivasse, come purtroppo molto spesso accade, con grande ritardo, e il proprietario dell’autovettura non ricordasse chi fosse stato il guidatore nel momento dell’infrazione, potrebbe non esser costretto a corrispondere la sanzione.
Andando nello specifico, si può affermare che una multa per infrazione al codice della strada è sempre da corrispondere, a meno che non sia possibile richiederne il ricorso.
Quella di cui si parla in questo articolo è la sanzione di 286,00 euro che può essere applicata nel momento in cui non comunichiamo i dati di chi ha commesso l’infrazione.
A questo proposito è bene far riferimento al precedente e alla sentenza che venne emessa in quell’occasione.
Un imprenditore di una Srl rilasciò tempo fa una dichiarazione nella quale sottolineava l’assoluta incapacità di ricordare chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’infrazione contestata. Questo in quanto la contravvenzione era stata recapitata con grande ritardo e l’auto in questione era di tipo aziendale e a disposizione per questo di molti dipendenti.
La sentenza del Giudice di Pace di Campobasso, nel 2016, applicò allora l’art. 126 bis, comma 2 del CdS, recitando: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142″.
Tali disposizioni dunque stabilirono che è necessario esplicitare il “colpevole” e che è ancora più grave se omettiamo di dare queste generalità. Il Giudice però proseguì in quell’occasione: “Nulla può rimproverarsi a colui che in buona fede, a distanza di tempo dall’accertamento, non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l’uso della propria autovettura, circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente, attesa l’assenza di colpa come requisito dell’illecito amministrativo”.
Naturalmente ciò che è necessario specificare riguardo a questa vicenda è che tale multa era stata rilevata nei confronti di una macchina facente parte di un parco veicolare aziendale, inoltre la sua notifica arrivò in un lasso di tempo davvero molto ampio, infine l’imprenditore aveva saputo perfettamente giustificare la propria difesa.Non tutti i casi analoghi hanno avuto un lieto fine.
Peraltro, è di solo alcuni giorni fa inoltre la notizia che il tentativo di non pagare le multe sarà sempre più difficile. Chi commetterà un’infrazione infatti, riceverà la notifica via posta certificata e così non potrà più dire di non aver avuto comunicazione della multa.
BC
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